| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.P.R. 19/04/2005 n. 170Art. 192 - Fondi a disposizione dell'Amministrazione 1. Il fondo da porre a disposizione dell'Amministrazione risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato (articolo 46, comma 1, lettera b)), ha le seguenti destinazioni a) rilievi, accertamenti e indagini preliminari, nonchè eventuali prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto b) somme a disposizione per l'esecuzione di lavori in economia esclusi dall'appalto c) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi nonchè per il coor dinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e spese per l'assicurazione dei dipendenti d) spese per attività di consulenza o di supporto e) spese per commissioni giudicatrici f) spese per collaudi g) imposta sul valore aggiunto h) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte i) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge. 2. Per gli allacciamenti ai servizi pubblici e per gli espropri si provvede con fondi resi disponibili sui rispettivi capitoli di spesa. Art. 193 - Fondi a disposizione per la realizzazione di progetti NATO 1. I fondi messi a disposizione dalla NATO hanno le seguenti destinazioni a) spese per la progettazione, per ausili professionali per la direzione e l'assistenza dei lavori, oneri per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione b) spese per i lavori e per gli imprevisti c) spese per i collaudi. Art. 194 - Lavori da realizzarsi in economia a mezzo tariffa allegata al contratto 1. Ove nel corso di esecuzione dei lavori si renda necessario provvedere all'esecuzione di interventi in economia non previsti in contratto, ma necessari ai fini della prosecuzione dei lavori, vi si provvede con i fondi a disposizione per gli imprevisti, sulla base dei prezzi indicati nella tariffa allegata al capitolato. Ai prezzi praticati è applicato lo stesso ribasso d'asta. Nel caso siano necessari interventi per compensare i quali non siano sufficienti le voci di tariffa, si può ricorrere ai prezziari ufficiali da indicare nel capitolato speciale dì appalto. Art. 195 - Lavori di manutenzione a quantità indeterminata 1. I lavori di manutenzione che non comportano trasformazioni delle strutture esistenti, possono eccezionalmente, ovvero quando siano venuti meno i presupposti della programmazione, essere eseguiti con contratti a quantità indeterminata, autorizzati dall'organo centrale di Forza armata. 2. Nel caso di contratti di manutenzione a quantità indeterminata, ove l'importo dei lavori necessari ecceda l'importo contrattuale, l'organo tecnico centrale di Forza armata, su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione, può procedere all'ulteriore spesa fino a un importo lordo pari a quello a base di gara, comunque non superiore a 200.000 euro. 3. Sono contratti a quantità indeterminata quelli in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo. Detti contratti sono richiesti dall'Amministrazione secondo una pianificazione contenuta nella durata contrattuale e prevedono pagamenti con prezzi unitari stabiliti nel contratto. Art. 196 - Allibramento e contabilizzazione dei lavori 1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, dei lavori in economia non previsti contrattualmente, ma resi necessari per consentire la prosecuzione e l'ultimazione dei lavori, delle somministrazioni di materiali e manodopera necessari per eseguire interventi imprevisti finalizzati, comunque, all'esecuzione delle opere. 2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonchè dell'entità dei relativi fondi, la direzione lavori si trovi sempre in grado a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti all'approssimarsi dell'esaurimento delle risorse economiche contrattuali. 4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. Art. 197 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili 1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono a) il giornale dei lavori b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste c) le liste settimanali d) il registro di contabilità e) il sommario del registro di contabilità f) gli stati d'avanzamento dei lavori g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto h) il conto finale e la relativa relazione. 2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori. 3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore. 4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal titolare dell'Ente che ha nominato il direttore dei lavori e che si identifica con il responsabile del procedimento per l'esecuzione. Art. 198 - Giornale dei lavori 1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonchè quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. 2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili. 3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. 4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente. 5. Sul giornale dei lavori è annotata ogni visita ispettiva effettuata ed è apposta la firma dell'autorità che ha effettuato la visita. Art. 199 - Libretti di misura dei lavori 1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni, ed in particolare a) il genere di lavorazione, classificata secondo la denominazione di contratto b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trat tandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. 2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria. 3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dall'assistente in contraddittorio con l'appaltatore o con il tecnico da lui delegato e riportate su apposito brogliaccio. Art. 200 - Annotazione dei lavori a corpo 1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. 2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. 3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Art. 201 - Modalità della misurazione dei lavori 1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni evitando eccessivi frazionamenti contabili. La tenuta dei libretti può essere delegata dal direttore dei lavori all'assistente dei lavori, sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma e con quella dell'assistente, ove delegato, e curare che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. 2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure; egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, anche dipendenti dall'Amministrazione, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati. Art. 202 - Note settimanali delle somministrazioni 1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonchè le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente dei lavori su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. 2. Qualora siano previsti più assistenti, ciascuno predispone una lista settimanale relativa alle specifiche attività alle quali è preposto. Art. 203 - Registro di contabilità 1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro di contabilità le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento per l'esecuzione e dall'appaltatore. 2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dall'assistente dei lavori da lui delegato.
Pagina 23/29 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|